Art. 15.
(Contingente speciale del personale).

      1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente speciale

 

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del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai princìpi contenuti nelle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli organismi informativi alla data di entrata in vigore della presente legge che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla medesima legge e dai regolamenti attuativi, risulta non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
      2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto:

          a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova;

          b) da personale assunto direttamente.

      3. In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti.
      4. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.